Omicidio stradale, reato più vicino. Dopo le promesse arriva la bozza unica
Il Parlamento accelera: da 8 a 12 anni per chi causa un incidente mortale guidando sotto l'effetto di alcol. Potrebbe passare entro l'estate
Fra le tante promesse non mantenute dal premier Renzi agli automobilisti, oltre all'accorpamento Aci (Pra)-Motorizzazione, oltre alla rimodulazione del bollo auto, c'è anche l'introduzione del reato di omicidio stradale, quasi volontario. Adesso, forse sull'onda emotiva di numerosi sinistri gravissimi, ecco che la commissione Giustizia del Senato ha sbloccato il disegno di legge sull'omicidio stradale. C'è un testo base che riassume numerosi disegni legge già esistenti sull'omicidio stradale, ognuno diverso dall'altro per alcune sfumature.
COSA CAMBIA – Con l'attuale articolo 589 del Codice penale, l'omicidio colposo aggravato da violazione del Codice della strada è punito con la reclusione da due a sette anni. Se la violazione riguarda alcol o droga, si sale a una pena da tre a 10 anni. L'arresto del responsabile è facoltativo. L'omicidio stradale, sulla scorte della bozza del nuovo ddl, scatterà in caso di guida sotto l'effetto di droga e di alcol. Però, se il limite è di mezzo grammo di alcol per litro di sangue, affinché scatti l'omicidio stradale serve almeno un tasso di 0,8 g/l. La commissione Giustizia del Senato ha introdotto anche l'ipotesi di velocità “esagerata” tra quelle che farebbero scattare il nuovo reato: parliamo del doppio della velocità consentita rispetto al limite. L'omicidio stradale è una di via di mezzo tra l'attuale omicidio colposo aggravato (per imperizia, imprudenza) e l'omicidio volontario (ho bevuto troppo, accettando consapevolmente il rischio di uccidere qualcuno).
UN PROBLEMA TIRA L'ALTRO – Come osserva Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore, c'è il problema del “doppio rispetto al consentito”. Vuol dire che l'omicidio stradale si configurerebbe ugualmente per chi va a più di 180 all'ora su una strada statale o a 260 in autostrada e per chi supera i 60 all'ora in uno dei tanti tratti in cui un gestore che semplicemente vuole scaricarsi da responsabilità ha imposto il limite dei 30. Per questo è possibile che la stessa commissione Giustizia introduca una differenziazione tra varie ipotesi. E poi, come si fa a determinare la velocità? Già oggi, su uno stesso incidente, si hanno spesso perizie che giungono a conclusioni diverse secondo che siano del consulente del giudice o di una delle parti. Sono frutto non solo della naturale diversità di interessi, ma anche del fatto che troppo spesso le rilevazioni effettuate nell'imminenza dell'incidente sono incomplete o comunque discutibili, perché nella maggior parte dei casi non vengono certo mobilitate task force di esperti e c'è la necessità di liberare la strada per far tornare la circolazione alla normalità.
PIANO CON QUELLA SCATOLA NERA – E la black box, vista da qualcuno come “oracolo” infallibile, può non bastare per definire la velocità e le responsabilità, e per capire se applicare il reato di omicidio stradale: lo strumento che registra la dinamica degli incidenti potrebbe non funzionare bene, per esempio. Nel 2013, le lobby delle assicurazioni fecero pressioni sul governo affinché introducesse la scatola nera con valore probatorio nelle controversie: le risultanze della black box avrebbero fatto “piena prova” davanti al giudice salvo dimostrarne la manomissione o il mancato funzionamento. Per fortuna, la commissione Giustizia stroncò l'articolo 8 del decreto Destinazione Italia, alla fine stralciato. Per poi essere incredibilmente riproposto nel disegno legge concorrenza proprio dal governo Renzi, assieme ad altre regole della Rc auto che tutto sono fuorché a favore della concorrenza. Ma, a proposito di promesse, il premier non aveva promesso di battersi contro le lobby?