Avete mai sentito parlare di precedenza cronologica o precedenza di fatto agli incroci? Qui spieghiamo che cos'è e quando viene ammessa
“Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”. È il comma 2 dell’articolo 145 del Codice della Strada ed è una delle prime nozioni che insegnano a scuola guida: l’obbligo di precedenza a destra rappresenta infatti l’ABC delle norme sulla circolazione stradale. Tuttavia la giurisprudenza contempla anche la precedenza cronologica o ‘precedenza di fatto’ (sintetizzando al massimo: la priorità nel passaggio a favore di chi impegna per primo l’incrocio), ma solo in alcuni specifici casi e sempre a condizione che non venga messo in essere alcun rischio per la circolazione. A corroborare l’ammissibilità della precedenza di fatto ci sono due sentenze relativamente recenti della Corte di Cassazione.
QUANDO RICORRE LA PRECEDENZA DI FATTO
Con la prima, la n. 48294/2017, la Suprema Corte ha deciso il caso di un uomo accusato di lesioni personali per aver, alla guida della propria autovettura, omesso di dare precedenza al ciclomotore proveniente da destra entrando in collisione con lo stesso, e causando il ferimento del conducente. Ebbene, la sentenza (che per la cronaca ha dato torto al ricorrente) ha confermato che la cosiddetta precedenza di fatto ha carattere assolutamente eccezionale e sussiste solo nei casi in cui l’attraversamento del crocevia possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza. In altri termini, la precedenza cronologica o di fatto può ritenersi legittima, e quindi idonea a escludere il diritto di precedenza del veicolo proveniente da destra, solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento in estrema sicurezza e senza porre rischi per la circolazione stradale.
PRECEDENZA DI FATTO SOLO IN CONDIZIONI DI ASSOLUTA SICUREZZA
Concetto su cui la Corte di Cassazione è tornata un paio di anni più tardi con la sentenza n. 28174/2019 riguardo una vicenda ancor più delicata, visto che ci è scappato il morto. La conducente di un veicolo, infatti, ha mancato di dare la precedenza a un motociclista invadendo la sua corsia di marcia ed entrando in collisione con il motoveicolo, causandogli lesioni che ne hanno determinato il decesso. Nel ribadire la piena responsabilità della conducente, la quale era ricorsa al giudizio degli Ermellini invocando invano le sue ragioni, la Cassazione ha riaffermato il carattere di assoluta eccezionalità della precedenza di fatto. Che può sussistere solo in caso di attraversamento fatto in assoluta sicurezza, e pertanto chi se ne avvale la esercita a rischio e pericolo.
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE TENUTO A CEDERE LA PRECEDENZA
Il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza, nell’impegnare un incrocio e, comunque, nell’effettuare una svolta, deve usare la prudenza e la diligenza necessarie a eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli in arrivo da destra siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio. L’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può infatti rappresentare solo una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente. Specie se al momento dell’attraversamento rientrano già nel suo campo visivo, anche se sembrano risultare molto distanti.