Quando sarà obbligatoria l’assicurazione del monopattino elettrico?

Quando sarà obbligatoria l’assicurazione del monopattino elettrico?

Con il nuovo Codice della Strada, quando sarà davvero obbligatoria l'assicurazione del monopattino elettrico? E di targa e casco? Tutte le ipotesi

22 Novembre 2024 - 13:45

Lo scorso 20 novembre il Senato ha dato l’ok definitivo al testo del Ddl e della legge-delega per la riforma del Codice della Strada, già approvato dalla Camera lo scorso mese di marzo, rendendolo di fatto legge dello Stato (dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa a giorni). Il testo contiene diverse misure che riguardano i monopattini elettrici mediante correzioni e integrazioni all’articolo 1 commi 75-75-vicies ter della Legge n. 160/2019, che aveva introdotto una prima forma di regolazione della micromobilità elettrica equiparando i monopattini ai velocipedi e stabilendo condizioni e limiti entro cui ne è ammessa la circolazione. Scopriamo dunque come cambieranno le regole dei monopattini elettrici e, soprattutto, quando sarà obbligatoria l’assicurazione del monopattino.

MONOPATTINI ELETTRICI: NOVITÀ ASSICURAZIONE, CASCO E TARGA

La novità principale che vien fuori dal nuovo Codice della Strada sull’utilizzo dei monopattini elettrici in Italia riguarda l’obbligo per tutti di indossare il casco protettivo, di stipulare un’assicurazione RCA verso terzi e di circolare su veicoli muniti di contrassegno identificativo (targa). Più dettagliatamente:

  • tutti i conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;
  • i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Si applicano le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private;
  • i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. Il contrassegno dev’essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare l’eventuale cambiamento della residenza (se persona fisica) o della sede (se persona giuridica).

NUOVO CODICE DELLA STRADA E MONOPATTINI ELETTRICI, LE NUOVE REGOLE SULLA CIRCOLAZIONE: ADDIO PISTE CICLABILI?

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto o modificato altre regole che riguardano la circolazione dei monopattini elettrici.

  • I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Questa norma risulta molto controversa perché, secondo un’interpretazione letterale, escluderebbe per i monopattini la possibilità di circolare sulle piste ciclabili. Un’altra interpretazione ammette invece l’uso delle ciclabili, ricordando che per legge i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi (ossia alle bici). Servirà pertanto un chiarimento da parte del Viminale o del Ministero dei Trasporti. Occorre però considerare che il dossier del Servizio Studi – Dipartimento Trasporti della Camera dei deputati, con la spiegazione delle modifiche introdotte dal disegno di legge, propende per l’interpretazione più restrittiva secondo cui la nuova norma, che limita in modo netto la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 km/h, sopprime in automatico la vecchia formulazione che consentiva la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.
  • È sempre vietato circolare in monopattino contromano, anche nelle strade con doppio senso ciclabile.
  • È vietato sostare con i monopattini sul marciapiede. Tuttavia i Comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere attuato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale, oppure senza segnaletica purché le coordinate GPS delle aree di sosta siano consultabili pubblicamente sul sito internet istituzionale del Comune. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
  • Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

monopattino elettrico

MONOPATTINI ELETTRICI: LE NUOVE SANZIONI

Cambiano le regole e cambiano anche le sanzioni per i conducenti dei monopattini elettrici che trasgrediscono le nuove norme.

  • Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti non conformi alla legge (art. 1 commi 75 e 75-bis legge 160/2019) o fuori dell’ambito territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 200 a 800 euro. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca del monopattino se l’infrazione riguarda l’uso di un dispositivo con motore termico o con motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW (ricordiamo che il limite consentito è di 0,50 kW).
  • Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica privo del contrassegno (targa) o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, oppure privo della copertura assicurativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa 100 a 400 euro. Tale sanzione si applica anche in caso di circolazione con un monopattino elettrico per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario.
  • Chiunque viola l’obbligo di indossare il casco protettivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 50 a 250 euro.

QUANDO SARÀ OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI?

E veniamo adesso al quesito iniziale: quando sarà obbligatoria l’assicurazione dei monopattini elettrici (e le altre novità introdotte dal nuovo Codice della Strada)?

Detto che il nuovo CdS entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, quindi all’incirca a metà dicembre, per la piena applicazione delle novità che riguardano i monopattini elettrici ci vorrà probabilmente più tempo. Forse solo le regole sulla circolazione saranno immediatamente operative.

Ad esempio, la norma prevede che il contrassegno identificativo (targa) debba essere adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà pure stabilire il prezzo di vendita dei contrassegni. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, saranno stabiliti dal Dipartimento competente del MIT, sentito il Ministero dell’Interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto sarà generata dal Dipartimento
competente del MIT tramite un applicativo informatico dedicato. L’Archivio Nazionale dei Veicoli dovrà poi tener nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato.

Insomma, non ci vuole molto a capire che per predisporre tutte queste procedure e per la stesura dei relativi decreti attuativi ci vorranno mesi.

Anche l’obbligo assicurativo non sarà immediato perché occorrerà organizzare tutte le modalità operative (p.es. la creazione di un registro per i monopattini simile al PRA delle auto) e le stesse compagnie assicurative dovranno adeguarsi creando polizze ad hoc per questa tipologia di veicoli.

Non va poi sottovalutato che l’obbligo di assicurazione per i monopattini va in conflitto con una recente sentenza della Corte di giustizia europea, secondo cui i velocipedi (quindi biciclette, incluse le e-bike, ma anche monopattini elettrici) che vanno a meno di 20 km/h, per legge la velocità massima dei monopattini elettrici in Italia, non sono obbligati a pagarla. C’è quindi la concreta possibilità che ricorsi e controricorsi possano ritardare o perfino cancellare l’obbligo assicurativo.

Forse solo l’introduzione del casco obbligatorio anche per i maggiorenni sarà più veloce, ma attendiamo conferme.

In definitiva di cose da fare ce ne sono tante e, pur non potendo prevedere i tempi, con assoluta certezza possiamo affermare che l’assicurazione per i monopattini elettrici NON sarà subito obbligatoria quando entrerà in vigore il nuovo Codice della Strada a metà dicembre 2024, così come non lo saranno la targa e il casco. I possessori di monopattini potranno quindi utilizzarli ancora liberamente, informandosi comunque sugli aggiornamenti che certamente non mancheranno nelle prossime settimane o mesi.

2 Commenti

Utente registrato
02:31, 6 Gennaio 2024

Se mettono l’assicurazione sul monopattino, io lo butto via.
Di certo non vado a pagare un’ altra assicurazione per fare ogni tanto due commissioni vicino casa.
Tornerò a farle con la macchina e tanti saluti.

    Utente registrato
    11:29, 11 Gennaio 2024

    Potrebbe usare una bicicletta.

X