RC auto con scatola nera: cambiare compagnia sarà più semplice

RC auto con scatola nera: cambiare compagnia sarà più semplice

Approvata una soluzione per le polizze RC auto con scatola nera: sarà più facile cambiare compagnia e mantenere lo sconto accumulato

16 Dicembre 2024 - 10:45

Con l’approvazione in Parlamento del Ddl Concorrenza è passata anche la norma che, speriamo in un futuro abbastanza prossimo (dipende da quanto ci metteranno a emanare i necessari decreti ministeriali), consentirà di semplificare la portabilità delle polizze RC auto con scatola nera, garantendo maggiore libertà di scelta agli assicurati e un potenziale risparmio sui costi dell’assicurazione.

Aggiornamento del 16 dicembre 2024 a seguito dell’approvazione definitiva del Ddl Concorrenza che contiene una norma che vieta le clausole contro la disinstallazione delle scatole nere.

IL RISCHIO LOCK IN SULLE POLIZZE RC AUTO CON SCATOLA NERA

La questione della portabilità dei dati è sorta nei mesi scorsi quando il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, nell’elogiare le polizze auto con scatola nera perché consentono di abbassare le tariffe, ha ricordato tuttavia che in assenza di una prassi di scambio dei dati della black box fra le compagnie, la sua adozione può creare effetti di lock-in, a danno della concorrenza, perché i benefici acquisiti possono andare persi se si cambia compagnia assicurativa. In altri termini, se è vero che l’installazione della scatola nera consente di risparmiare sul prezzo della polizza auto in base allo stile di guida e alle percorrenze registrate nell’anno precedente, di fatto impedisce all’assicurato di cambiare compagnia al termine del contratto, negandogli la possibilità di ottenere uno sconto probabilmente maggiore. Questo perché i dati registrati dalla scatola nera non sono trasferibili da un’assicurazione all’altra, mancando una normativa ad hoc.

RC AUTO CON SCATOLA NERA: SARÀ PIÙ FACILE CAMBIARE COMPAGNIA GRAZIE AL DDL CONCORRENZA

Questa situazione è stata però risolta con l’approvazione il 13 dicembre 2024 del nuovo Ddl Concorrenza che, almeno nelle intenzioni, semplifica una serie di processi a beneficio degli assicurati e favorisce la concorrenza nel settore, a partire proprio dall’introduzione di “procedure più snelle per il trasferimento da una compagnia all’altra, con effetti positivi sui prezzi delle polizze“. In tal senso, queste nuove misure “consentiranno agli assicurati, nelle more della piena interoperabilità, di trasferire i dati contenuti nelle scatole nere pur cambiando compagnia assicuratrice“.

In concreto, un assicurato che grazie alla polizza RC auto con scatola nera, dimostrando una guida virtuosa, è riuscito a ottenere uno sconto, diciamo, del 10%, potrà trasferire in un’altra compagnia il vantaggio accumulato con la black box, sommandolo a eventuali offerte o ‘bonus benvenuto’ della nuova impresa assicurativa che di solito rientrano in un range tra il 12% e il 19%, strappando pertanto uno sconto più sostanzioso. Fino ad oggi questo non era possibile perché la portabilità dei dati telematici registrati dalle scatole nere installate sui veicoli non è autorizzata, creando appunto l’effetto lock-in (ossia gli assicurati rinunciano a cambiare compagnia anche in presenza di offerte allettanti, e quindi a danno della libera concorrenza, pur di non perdere lo sconto accumulato).

Montaggio scatola nera auto

POLIZZE AUTO CON SCATOLA NERA: COSA PREVEDE LA NUOVA NORMA

Nello specifico la norma sulla RC auto del Ddl Concorrenza vieta le “clausole che impediscono o limitano il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto“, i meccanismi elettronici come per l’appunto la scatola nera, “fermo restando il diritto dell’impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione“. In tal modo, la nuova norma punta a cancellare gli abusi delle compagnie proprio sui costi di disinstallazione, diventati spesso armi di ricatto per spingere gli assicurati a rinnovare la polizza. Inoltre, le clausole apposte in violazione del divieto sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

L’assicurato potrà anche “richiedere, per il tramite dell’impresa di assicurazione, al fornitore del servizio di gestione della scatola, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all’orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all’assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici“.

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