
Nuova sentenza a conferma che l'assicurazione RC auto copre anche le operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata di un veicolo
Secondo l’art. 2054 del Codice civile “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Per la giurisprudenza il concetto di circolazione stradale citato nell’articolo include non solo l’ipotesi di ‘veicolo in movimento’ ma anche la posizione di ‘arresto del veicolo‘, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi dedicati alla circolazione, che alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, e sia ancora rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Di conseguenza l’assicurazione RC auto copre tutte le situazioni di cui sopra, comprese le operazioni propedeutiche alla partenza.
OPERAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA PARTENZA DI UN’AUTO: COSA SONO
Per operazioni propedeutiche alla partenza di un’auto si intendono le manovre preparatorie alla messa in moto della vettura. Per esempio rientrano in questa definizione il momento in cui il conducente o i passeggeri salgono in macchina (ci siamo occupati tempo fa di un risarcimento danni riguardante l’infortunio subito dal passeggero durante la chiusura dello sportello), oppure quando sistemano borse od oggetti nel bagagliaio o sul portapacchi o lavano il parabrezza con una spugnetta bagnata. Come scritto in precedenza, tutte queste situazioni ‘propedeutiche alla partenza’ rientrano nel concetto di circolazione stradale, anche se la vettura risulta ancora ferma, e sono pertanto coperte dalla RC auto. Ci sono numerose sentenze della Cassazione a sostegno di questa tesi.
RC AUTO E CONCETTO DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Un ulteriore chiarimento in materia lo ha fornito di recente il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 2367/2020, rigettando in sede di appello il ricorso di una compagnia assicurativa contro la decisione del Giudice di pace di accogliere la richiesta di risarcimento della terza trasportata del veicolo assicurato, condannandola in solido con il proprietario della vettura al pagamento dei danni. La compagnia riteneva infatti di non dover procedere con il risarcimento previsto dal contratto RCA poiché, a suo parere, al momento del sinistro il veicolo su cui si trovava la donna non era in circolazione nel senso prescritto dalla disciplina legislativa.
RC AUTO COPRE ANCHE I SINISTRI OCCORSI DURANTE LE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA PARTENZA
Ma cos’era accaduto nello specifico? In pratica l’incidente era stato causato da un’incauta manovra della vettura, che si era messa in movimento prima del completamento dell’operazione di discesa da parte della trasportata, con conseguente caduta al suolo della stessa e relativi danni alla salute. Contrariamente alle pretese dell’assicurazione, il Tribunale d’appello ha deliberato che la dinamica del sinistro, descritta e provata in giudizio, è tale da rientrare a tutti gli effetti nell’ampio concetto di circolazione stradale. Che, ripetiamolo per l’ennesima volta, deve includere pure le operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata.