RC auto: il rinnovo si può posticipare sino a 30 giorni per il Coronavirus Nel Decreto Cura-Italia novità anche nel campo della RC auto: il rinnovo si potrà posticipare di 30 giorni. Ma si allungano i tempi per il risarcimento

RC auto: il rinnovo si può posticipare sino a 30 giorni per il Coronavirus

Nel Decreto Cura-Italia novità anche nel campo della RC auto: il rinnovo si potrà posticipare di 30 giorni. Ma si allungano i tempi per il risarcimento

18 Marzo 2020 - 08:03

Nel Decreto Cura-Italia del 17 marzo 2020 anche una norma, anzi due, che riguardano le assicurazioni e in particolare la RC auto. L’articolo 125 comma 2 prolunga infatti di ulteriori 15 giorni, fino al 31 luglio 2020, il cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ che mantiene attiva la polizza dopo la scadenza, portandolo di fatto a 30 giorni. Il comma 3 dello stesso articolo allunga invece di 60 giorni, sempre fino a luglio, i termini del risarcimento del danno qualora si renda necessario l’intervento di un perito o del medico legale.

RC AUTO: PERIODO DI TOLLERANZA DA 15 A 30 GIORNI

Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per quelli che scadono tra il 21 febbraio e il 31 luglio 2020, il termine stabilito dall’articolo 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni, entro cui la compagnia assicurativa è tenuta a mantenere operante una garanzia RC auto in attesa della nuova polizza, passa da 15 a 30 giorni. Si tratta del cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ detto anche ‘periodo di mora’, introdotto con l’abolizione del tacito rinnovo per evitare il rischio che alcuni automobilisti potessero restare per qualche giorno senza copertura assicurativa tra la fine del precedente contratto RC auto e la stipula del nuovo con la stessa compagnia. I 15 giorni di tolleranza servono pertanto a dare il tempo necessario per mettersi in regola anche se la polizza è scaduta. E visto che stiamo affrontando un periodo di emergenza si è deciso di estendere la tolleranza a 30 giorni.

PRECISAZIONI SUI GIORNI DI TOLLERANZA

Tuttavia è opportuno precisare due aspetti. Innanzitutto l’estensione del periodo di tolleranza riguarda soltanto il contratto della RC auto obbligatoria e non anche le garanzie accessorie, come incendio e furto, kasko, infortuni al conducente e così via. Inoltre la polizza è sempre meglio rinnovarla alla scadenza naturale per usufruire dello sconto di continuità che molte compagnie di assicurazione garantiscono ai propri clienti, con riduzioni sul premio anche del 30% (chiamato in gergo ‘plafonamento‘). Una nuova polizza che si attiva dopo i 15 o 30 giorni di distanza (periodo di mora) dalla naturale scadenza potrebbe invece costare molto di più (perché appunto non c’è più ‘continuità’ e si perderebbero gli sconti maturati nel tempo).

Questo le compagnie lo fanno per evitare che qualcuno si ‘dimentichi’ appositamente di rinnovare la polizza per usufruire di un periodo di copertura gratis. Ovviamente si può mantenere lo sconto di continuità anche se si rinnova la polizza RC auto entro i 15 o 30 giorni (fino al prossimo 31 luglio 2020) dopo la scadenza, ma solo se il  contratto decorre dalla scadenza originaria della polizza. Allo stesso tempo nulla esclude che un assicurato, dopo aver confrontato le varie offerte delle compagnie assicurative, valuti più conveniente stipulare un nuovo contratto con altra compagnia (che partirebbe dal giorno in cui finisce il periodo di tolleranza) invece di usufruire dello sconto di continuità rinnovando con la precedente.

RC auto periodo di tolleranza prolungato

ASSICURAZIONI AUTO: PROROGATO IL TERMINE DEL RISARCIMENTO DANNI

Come anticipato, un’altra novità del Decreto Cura-Italia in campo assicurativo riguarda la proroga dei termini per il risarcimento dei danni in seguito a sinistro stradale. “Fino al 31 luglio 2020”, recita il comma 3 dell’art. 125 del decreto, “i termini di cui all’articolo 148 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni”.

Ricordiamo che i termini standard che le compagnie hanno per proporre al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento (o per comunicare i motivi per cui non ritengono di fare un’offerta) sono di 60 giorni per i sinistri con soli danni alle cose (che si accorciano a 30 se entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro hanno firmato il modulo CID), e di 90 giorni per gli incidenti con danni alle persone. Termini che fino a luglio diventano di 90 (30+60) o 120 giorni (60+60) per i danni materiali e di 150 (90+60) per i danni alla persone. Questa variazione riguarda le sole compagnie assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di sinistro in cui sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale.

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