Il 1° giugno c'è stato l'addio all'attestato cartaceo per dare il via a quello elettronico. Ecco come "funziona"
Avete presente il documento che è un po' la pagella dell'assicurato? Parliamo dell'attestato di rischio. Dal 1° giugno, non vi viene più inviato a casa dall'assicurazione, ma diventa in formato elettronico. L'Ivass (istituto che vigila sulle compagnie) ha infatti emanato un regolamento che prevede due fasi: la prima implica la dematerializzazione del documento; la seconda consentirà di passare dall'attestato di rischio statico (fotografa la situazione corrente) all'attestato dinamico, generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi e, almeno negli intendimenti generali, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi Ue.
QUALI INDICAZIONI – L'attestazione sullo stato del rischio contiene: a) la denominazione dell'impresa di assicurazione; b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita Iva se trattasi di contraente persona giuridica; c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d) il numero del contratto di assicurazione; e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata; h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.
QUALE OBIETTIVO – I risultati attesi in questa prima fase riguardano una significativa riduzione, per le imprese, dei costi complessivi dell'attività; un notevole vantaggio per un ridotto uso della carta; una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti; un processo assuntivo del ramo Rca più snello, sollevando, nel contempo, gli assicurati dall'adempimento, fino a oggi a loro carico, di consegna dell'attestato di rischio all'assicuratore, in sede di stipula del contratto. Non ultimo, la nuova disciplina rappresenta un rilevante strumento per contrastare le frodi collegate con la falsificazione degli attestati cartacei.
TUTTO SUL WEB – L'Ivass disciplina per le imprese modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, che deve avvenire in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, mediante consegna dell'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. L'obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente. In occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione le imprese rendono nota per iscritto al contraente, la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del sito internet. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il contraente.