
Non c'è solo il ddl concorrenza, un "regalo" alle assicurazioni. Esiste pure un ddl dalla parte dell'automobilista
Al disegno legge concorrenza è stato dato ampio spazio dai media: il motivo? Facile: è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel febbraio 2015, dietro la spinta del ministero dello Sviluppo economico, che a sua volta deve essere stato un po' troppo sensibile al pressing della lobby assicurativa. Infatti, la parte relativa alla Rc auto nel ddl concorrenza è straordinariamente simile all'articolo 8 del decreto Destinazione Italia, poi stralciato al momento di convertire il decreto in legge. Perché quell'articolo 8, così diceva la commissione Giustizia, era dalla parte delle assicurazioni, e per paradosso danneggiava ulteriormente le vittime della strada, e in generale chi subisce incidenti.
DOPPIO REGALONE – Nel ddl concorrenza, il risarcimento in forma specifica getta l'automobilista vittima del sinistro fra le braccia del carrozziere convenzionato con la compagnia. Così scavalcando il carrozziere indipendente, di fiducia, e controllando il mercato della riparazione. In più, il ddl concorrenza (che per la parte Rca di misure a favore della concorrenza a dire il vero non ha proprio un bel nulla, essendo anti-concorrenziale e liberticida) sostanzialmente abolisce il diritto alla cessione del credito al carrozziere indipendente, costringendo la vittima a difendersi da sé contro l'assicurazione in un contesto così delicato e complesso come la Rca.
C'È ANCHE UN ALTRO DDL – Tuttavia, i nostri politici non hanno solo partorito regali alle assicurazioni tramite il ddl concorrenza; c'è anche un disegno legge (meno spinto da media, meno “reclamizzato” sul web) che è a favore del danneggiato, stimolando la concorrenza e il libero mercato. In ultima analisi, permettendo l'abbassamento delle tariffe Rc auto e la contemporanea tutela dei diritti degli automobilisti. Parliamo del ddl presentato, fra l'altro, dal deputato Marco Di Stefano (Pd), uno dei politici che maggiormente contribuirono allo stralcio dell'articolo 8 del decreto Destinazione Italia, polemicamente ribattezzato dal M5S decreto Destinazione Ania, col riferimento all'Associazione delle assicurazioni.
DI CHE SI TRATTA – Presentato nel giugno 2014, il progetto legge 2469 a cui ci riferiamo riguarda le “modifiche al codice delle assicurazioni private, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”. Questo ddl interviene sulla disciplina del cosiddetto contratto base al fine di consentire agli assicurati la stipula di contratti per l'assicurazione privi di clausole che limitino in qualsiasi modo il diritto all'integrale risarcimento. La mancata attuazione del contratto base bloccato presso il ministero dello Sviluppo economico dopo il parere negativo del Consiglio di Stato non consente attualmente una comparazione tra i premi delle varie imprese e non permette al contraente di ottenere riduzioni tariffarie. Il problema è che l'attuale non comparabilità dei contratti, per la difformità delle garanzie e delle clausole previste, non incentiva la concorrenza e rende in concreto inapplicabile qualsiasi forma, peraltro tecnicamente impossibile in un sistema di prezzi liberi e di politica tariffaria. Inoltre, istituisce una tariffa premio per gli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Disciplina il risarcimento in forma specifica prevedendo uno sconto sulla polizza non inferiore al 10% per l'assicurato che intenda sottoscrivere la clausola specificando la non applicabilità della norma al terzo danneggiato che rifiuti il risarcimento in forma specifica. Quindi, attenzione: solo con l'indennizzo diretto e con sconto superiore al 10%. E ancora: stabilisce l'incompatibilità del medico curante con lo svolgimento di funzioni medico-legali e riconosce la necessità che, nella valutazione clinica delle patologie asseritamente presenti, si operi con rigore scientifico e con rigore valutativo medico-legale nell'affermare la presenza di una lesione e di una menomazione, secondo la rilevanza che ha il concetto di prova ai fini della determinazione del danno risarcibile. In più, interviene sulla procedura di accesso agli atti. In un quadro di trasparenza deve essere consentito anche al riparatore direttamente interessato, per aver riparato il mezzo o avendone assunto l'onere, di accedere agli atti per verificare le perizie svolte dall'assicuratore, o gli atti istruttori che determinano un eventuale diniego al risarcimento o una sospensione della procedura liquidativa. Tutte misure in difesa dell'assicurato, e non regali per le assicurazioni.