
La normativa vigente prevede alcuni casi specifici in cui il conducente può mettersi al volante dell’auto nonostante la revoca patente in corso
Se c’è una cosa che abbiamo imparato è la severità nella normativa vigente sulla revoca patente. Si tratta di un provvedimento che colpisce in pieno l’automobilista. Quest’ultimo non può mettersi al volante fino a quando il provvedimento sanzionatorio non va in scadenza. Può sembrare una contraddizione, ma ci sono alcuni casi in cui la legislazione in vigore consente una vera e propria deroga. In buona sostanza, nonostante il ritiro della patente per aver trasgredito il Codice della strada e anche se l’inibizione alla guida continua a essere in vigore, ci sono delle ipotesi in cui il guidatore non viene ulteriormente sanzionato se viene sorpreso al volante di un veicolo, che sia il proprio o intestato a un’altra persona. Entriamo quindi nel dettaglio delle disposizioni per capire quando è possibile guidare l’auto nonostante la revoca patente. Quando cioè non rischia alcun provvedimento sanzionatorio ulteriore.
REVOCA PATENTE TRA SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE
Punto di riferimento in materia di revoca patente è il Codice della strada. Qui si apprende che l’automobilista può essere inibito a mettersi al volante di un veicolo se guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze. Ma anche nel caso di superamento in un biennio del limite di velocità di oltre 60 chilometri orari. Una dopo l’altra, il guidatore va incontro alla sanzione pecuniaria e a quella accessoria della revoca della licenza di guida. Ma al di là delle differenti circostanze che conducono alla sottrazione della patente, il Codice della strada fissa un altro importante principio: “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida” e “in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma” da 2.046 a 8.186 euro. Dopodiché “si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”.
QUANDO È PERMESSO GUIDARE L’AUTO CON LA REVOCA PATENTE
Nonostante la completezza della normativa e la severità delle disposizioni del Codice della strada in relazione alla revoca patente, ci sono alcuni casi in cui l’automobilista senza licenza di guida può mettersi al volante. Lo può fare se si presenta il cosiddetto stato di necessità. Si tratta di una circostanza che si declina in tre modi: situazione di pericolo, urgenza e gravità. Nel primo caso si deve trattare di un danno grave alla persona. Nel secondo, come lascia intendere lo stesso nome, lo stato di necessità deve essere attuale e non superato. Dopodiché la gravità deve essere tale da mettere l’automobilista in una situazione di pericolo per l’incolumità fisica o la stessa vita.
REVOCA PATENTE, BASTA LA VERITÀ PUTATIVA
C’è un dettaglio che fa la differenza per non ricevere sanzioni se si guida con la revoca patente: lo stato di necessità per pericolo, urgenza o gravità devono essere dimostrati. Ma conta la verità putativa ovvero quella avvertita al momento della decisione e non quella effettiva. Per fare un esempio, il guidatore può mettersi al volante se deve accorrere al pronto soccorso dell’ospedale se tema che l’integrità fisica del figlio sia in pericolo, anche se poi si rivela meno grave del previsto. In pratica, all’automobilista basta dimostrare di aver legittimamente creduto alla sussistenza dello stato di necessità e non di provarne la reale esistenza. Allo stesso tempo, la guida con la revoca patente deve essere la sola soluzione possibile. Anche adesso possiamo fare un esempio. Nel caso in cui un’altra persona all’interno della propria famiglia possa guidare l’auto, l’automobilista senza patente non può invocare lo stato di necessità.
LA STRADA DEL RICORSO CONTRO LA REVOCA PATENTE
Essendo la materia dello stato di necessità legato alla revoca patente così sottile, i giudici hanno più volte fatto chiarezza per risolvere controversie. Ecco quindi che il guidatore che ritiene ingiusto o immotivato il provvedimento può proporre ricorso. Lo può fare rivolgendosi al giudice di pace, al ministro dell’Interno o al Tribunale amministrativo regionale. Può quindi proporre opposizione al giudice di pace entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca della patente. Al ministro dell’Interno entro 20 giorni. Al Tar entro 60 giorni.