Rimuovere e imbrattare cartelli stradali: rischi e conseguenze Occhio a rimuovere o imbrattare i cartelli stradali: ci sono rischi e conseguenze anche di natura penale e multe piuttosto salate

Rimuovere e imbrattare cartelli stradali: rischi e conseguenze

Occhio a rimuovere o imbrattare i cartelli stradali: ci sono rischi e conseguenze anche di natura penale e multe piuttosto salate

11 Dicembre 2019 - 12:12

La segnaletica stradale è fondamentale per disciplinare la condotta dei veicoli e dei pedoni. Di conseguenza la legge italiana punisce piuttosto severamente chi rimuove e imbratta i cartelli stradali, soprattutto se il gesto mette a rischio l’incolumità pubblica. Si pensi per esempio alla rimozione di un segnale che regola un un incrocio pericoloso: le conseguenze potrebbero rivelarsi pesantissime. La legge, tra l’altro, sanziona allo stesso modo non soltanto chi toglie o distrugge i segnali per atti di puro vandalismo, ma anche gli enti proprietari o gestori delle strade che pur avendone la responsabilità omettono di collocarli.

RIMUOVERE CARTELLI STRADALI: QUANDO È REATO PENALE

L’articolo 673 del Codice Penale dispone che “chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”. Quindi non si scherza affatto: chi omette di collocare oppure rimuove i cartelli stradali prescritti per ‘impedire pericoli alle persone’ rischia una multa salata e addirittura il carcere. Affinché ci sia reato non è necessario che il pericolo per l’incolumità pubblica sia effettivamente sorto, ma basta la sola condotta per finire nei guai. Anche se non dovesse verificarsi alcun sinistro.

Rimuovere e imbrattare cartelli stradali

RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA: COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA

Anche il Codice della Strada provvede a sanzionare chi rimuove la segnaletica. L’articolo 15 CdS, comma 1 lettera B, ricorda infatti che su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato “danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinente”. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 42 a 173 euro, nonché della sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi a proprie spese. A differenza dell’art. 673 c.p., che come abbiamo visto riguarda la salvaguardia dell’incolumità pubblica, il Codice della Strada si pone soltanto a tutela della sicurezza nella circolazione stradale. Nel primo caso, più grave, si configura un reato, nel secondo una semplice sanzione. Ovviamente non si esclude che una particolare condotta possa integrare entrambi gli illeciti.

RIMOZIONE DEI CARTELLI STRADALI IN SEGUITO A INCIDENTE

Cosa succede, infine, se a causa di un sinistro stradale una vettura perde il controllo, esce di strada e distrugge o danneggia la segnaletica? In questo caso il conducente ritenuto responsabile principale dell’incidente, anche senza il coinvolgimento di altri veicoli, è tenuto a rimborsare il danno causato. Naturalmente sarà la sua assicurazione a occuparsene con conseguente scatto del malus. In ogni caso l’ente proprietario o gestore della strada in cui si è verificato il sinistro ha l’obbligo di riparare immediatamente il danno senza attendere il risarcimento. L’articolo 38 comma 7 del Codice della Strada ricorda infatti che “la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata”.

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