Rottamazione Multe: guida allo sconto delle sanzioni stradali

Rottamazione Multe: guida allo sconto delle sanzioni stradali Il decreto fiscale ha introdotto importanti novità e sconti sulle cartelle esattoriali pendenti ma non tutte le multe vengono "scontate"

Il decreto fiscale ha introdotto importanti novità e sconti sulle cartelle esattoriali pendenti ma non tutte le multe vengono "scontate"

28 Ottobre 2016 - 02:10

La multa è il Nemico pubblico numero uno o quasi, quella “cosa” al cui confronto tua suocera sembra Gisele Bündchen e le riunioni di condominio una serata fra amici. Grandissime sono quindi le aspettative che si sono create intorno al Decreto fiscale per la parte definita, in maniera colloquiale, “rottamazione” delle Cartelle esattoriali: al solo nominare la parola Cartelle si drizzano le orecchie a tutti ed è quindi comprensibile l'attenzione che questa parte del decreto ha suscitato. Attenzione che va mantenuta alta perché non tutto si condona, sia in termini di fattispecie dell'infrazione commessa sia riguardo agli importi che, sommati, danno il totale della cartella.

MOLTO MA NON TUTTO Vediamo quindi gli ambiti di applicazione della norma, che sono fortunatamente abbastanza ampi. Si possono infatti “scontare” i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, e forse anche quelli emessi in relazione a leggi particolari come quelle relative all'autotrasporto. La sanatoria si applica quindi alle cartelle che si configurano come “amministrative” e quindi anche a quelle particolarmente pesanti, come come l'inversione e il contromano in autostrada (si parla anche di 8.000 euro), la revoca della patente, il fermo amministrativo, il mancato rispetto dell'alt, il forzamento di posto di blocco, il rifiuto di esibire documenti e simili. Rimangono invece non comprese, giustamente, le violazioni che si configurano di carattere penale: guida in stato alterato/di ebrezza e rifiuto di sottoporsi ai relativi test, le competizioni clandestine, la azioni di falsificazione, alterazione o manomissione delle targhe e l'uso di targhe false/manomesse/alterata, la guida senza patente in caso di recidiva durante un biennio, la fuga dopo un incidente con danni a persone, l'omissione di soccorso a feriti in incidente e l'inosservanza dell'obbligo di sospendere una determinata attività esercitata in modo non regolare.

ALTRI DISTINGUO A maggior ragione, come spiega il collega Maurizio Caprino de Il Sole 24 Ore, non sono sanabili le cartelle che derivano da infrazioni che afferiscono in linea retta al Codice Penale come l'omicidio, le lesioni e la guida con patente sospesa in seguito a misure di prevenzione comminate in base alle leggi antimafia. Una precisazione va fatta riguardo al superamento dei limiti per il tasso alcolemico: l'ebrezza definita lieve (associata cioè ad un tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,80 grammi/litro) dall'estate del 2010 si configura come infrazione di natura amministrativa ed è quindi sanabile, come pure la violazione del cosiddetto “alcol zero” imposto dall'articolo 186-bis del CdS e relativo a neopatentati, minori di 21 anni e conducenti professionali.

CON QUALCHE “SE” E QUALCHE “MA” Vediamo ora la parte del decreto che si riverbera direttamente nelle tasche dell'interessato: quanto si risparmia con questa sanatoria? Diciamo subito che, a differenza delle cartelle generiche, per le multe stradali sono abbuonati solo gli interessi, l'importo della sanzione rimane invariato. Ricordiamo che gli interessi sono composti sia dalla mora sia dalla maggiorazione semestrale che l'articolo 27 della legge 689/1981 ha previsto per le sanzioni amministrative. Si è deciso di non scontare la multa in sé perché non si tratta di un tributo ma è essa stessa una sanzione, anche se nel momento in cui si “tramuta” in cartella essa è molto più alta rispetto al verbale perché sono passati sicuramente i 60 giorni utili per pagarla in misura ridotta (leggi del rischio che si correva pagando le multe con un bonifico). Un'altra precisazione si impone: all'inizio di questo articolo avevamo citato il fatto che il decreto fiscale riguarda anche infrazioni accertate da corpi di polizia locali: se l'ente locale riscuote però in proprio allora lo “sconto” svanisce perché l'operazione riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione (Equitalia & Co.) e non realtà locali ma interpretazioni delle norme sono sempre possibili. Un'altra perplessità nasce dal fatto che alcune cartelle sono arrivate a cittadini che, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (è la n. 9507/2014, leggi qui che se paghi la multa ma non le spese la cartella è nulla), non dovevano riceverle. Si tratta di chi paga ma dimentica (o omette) di aggiungere le spese di notifica e accertamento: per la Corte (che aveva anche stabilito che una cartella esattoriale è valida anche se il verbale non era stato notificato) la sanzione pagata è da ritenere estinta e l'ente impositore può recuperare le spese con una procedura privatistica, ad esempio un avviso, ma purtroppo è diventata prassi spedire le cartelle anche in questi casi. Ultima, importante avvertenza: il termine ultimo entro cui fare domanda è il 31 gennaio 2017.

1 Commento

nicolina
08:28, 12 Febbraio 2018

potete farmi sapere se e' possibile dimezzare la multa che ho preso per parcheggio spazio disabili che ho dimenticato di pagare e sono trascorsi 60 giorni non mie' arrivata la cartella ma il foglio della polizia municipale con 4 volte l'importo dovuto posso rivolgermi al giuduce di pace mi fate sapere grazie-

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