Segnale mobile di pericolo: norme e sanzioni Il Codice della Strada regola l'utilizzo del segnale mobile di pericolo

Segnale mobile di pericolo: norme e sanzioni

Il Codice della Strada regola l'utilizzo del segnale mobile di pericolo, meglio conosciuto come 'triangolo'. Norme e sanzioni previste

7 Luglio 2021 - 02:07

Quello che il Codice della Strada definisce ‘segnale mobile di pericolo’ non è altro che il cosiddetto ‘triangolo’, un dispositivo di sicurezza, di cui tutti gli autoveicoli devono essere necessariamente muniti, che serve a segnalare, fuori dai centri abitati, un veicolo fermo sulla carreggiata, per esempio in caso di guasto o incidente. Vediamo quali sono le norme e le sanzioni che regolano l’uso del segnale mobile di pericolo o triangolo.

SEGNALE MOBILE DI PERICOLO: LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Per l’articolo 72 comma 2 lettera b) del CdS gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un ‘segnale mobile di pericolo‘ le cui funzioni sono minuziosamente descritte nell’articolo 162. Quest’ultimo dispone che tutti i veicoli, esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, “che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati”. In base all’art. 357 del Regolamento d’attuazione del codice stradale, il ‘triangolo’ dev’essere collocato alle seguenti distanze:

– il segnale va posto sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo o all’ostacolo da presegnalare, a una distanza longitudinale di almeno 50 metri, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile a una distanza di 100 metri dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti;

– nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 metri, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato;

– il segnale mobile di pericolo dev’essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall’ostacolo a una distanza non inferiore a 1 metro dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono;

Chi ha posizionato il segnale deve aver cura di toglierlo al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell’ingombro.

FORMA E MATERIALI DEL SEGNALE MOBILE DI PERICOLO

Sempre l’art. 162 CdS ricorda che il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare (da cui appunto il nome in gergo ‘triangolo’), rivestito di materiale retroriflettente sulla faccia utile e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità. Più dettagliatamente, l’art. 358 del Regolamento specifica che il segnale dev’essere maneggevole, solido e durevole. Il sostegno che ne consente l’appoggio sul manto stradale dev’essere sufficientemente stabile da impedirne il ribaltamento sotto l’azione del vento o dello spostamento d’aria provocato dai veicoli in transito. Il successivo articolo 359 del Regolamento CdS definisce le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo.

Segnale mobile di pericolo

SEGNALE MOBILE DI PERICOLO: ACCORTEZZE DA RISPETTARE

Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo (triangolo), i soggetti incaricati del suo posizionamento sul piano stradale devono obbligatoriamente indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Questo anche se il veicolo fermo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. In ogni autoveicolo devono esserci tanti giubbotti o bretelle retroriflettenti quanti sono gli occupanti del mezzo.

SEGNALE MOBILE DI PERICOLO: SANZIONI PREVISTE

Chi circola senza segnale mobile di pericolo nell’auto, chi non provvede a posizionarlo nelle situazioni previste e chi non indossa il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ove richiesto, è soggetto a una multa da 42 a 173 euro e alla decurtazione di 2 punti patente. Importante: l’assenza del triangolo, che sarà comunque punita con le relative sanzioni, non esonera il conducente o chi per lui a provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’eventuale ostacolo sulla carreggiata.

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