
Tanti conducenti si lamentano della segnaletica mancante o poco visibile che può provocare incidenti stradali. In questi casi c'è un responsabile? E chi è?
Il problema della segnaletica mancante o poco visibile è presente in molte città e ha spesso generato incidenti e controversie, con uno stucchevole rinfacciarsi della responsabilità tra Comuni, gestori delle strade e gli stessi automobilisti. In effetti quando la segnaletica, sia verticale che orizzontale, risulta deficitaria è consuetudine dar la colpa a chi avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione stradale. Ma allo stesso tempo bisogna ammettere che non di rado si fa un uso strumentale di queste situazioni per tentare di ottenere un risarcimento o contestare una contravvenzione. Non a caso la Corte di Cassazione è intervenuta più volte per chiarire alcuni aspetti che riguardano proprio la mancanza della segnaletica.
SEGNALETICA MANCANTE: LA (NON) RESPONSABILITÀ DEI COMUNI
Le ultime esattamente due anni fa, e in una di queste la Suprema Corte ha dovuto esprimersi su un caso molto delicato visto che ci era scappato il morto. Nella fattispecie un motociclo e un’autovettura si erano scontrate in corrispondenza di un incrocio fra due strade di pari gerarchia non regolate da alcuna segnaletica, né orizzontale né verticale. L’impatto aveva causato il decesso del conducente del motociclo, e i suoi familiari, nell’avanzare richiesta di risarcimento, avevano attribuito parte della responsabilità al Comune proprietario della strada, reo di non aver previsto alcun tipo di segnaletica che regolasse il diritto di precedenza. Responsabilità però negata dalla Cassazione con la sentenza 1289/2017 poiché “la mancata apposizione della segnaletica non crea alcuna situazione di contrasto e non configura una responsabilità effettiva dell’amministrazione, che ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo”.
SEGNALETICA STRADALE MANCANTE: SI APPLICANO LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA
In pratica i Comuni hanno il dovere di intervenire, collocando l’opportuna segnaletica, solo se la viabilità è messa in pericolo da insidie od ostacoli nascosti o imprevedibili. Altrimenti possono liberamente “omettere di apporre segnaletica stradale, senza che ciò comporti una loro responsabilità e un obbligo di risarcimento in caso di sinistro”. Questo perché, in assenza di segnali stradali, gli automobilisti e i motociclisti possono far sempre riferimento alle norme del Codice della Strada, che sono più che sufficienti a regolare la circolazione e a garantire l’assenza di inconvenienti. Un orientamento confermato qualche mese dopo con l’altra sentenza 10520/2017, con cui la Cassazione ha ribadito che, in mancanza di una segnaletica intelligibile, si applicano in ogni caso le regole del CdS con conseguente esclusione di responsabilità dell’ente custode della strada in caso di incidente.
SEGNALETICA POCO VISIBILE: SI POSSONO CONTESTARE LE MULTE?
Per quanto riguarda invece l’eventualità di contestare una multa in caso di segnaletica poco visibile o sbiadita, è necessario che la carenza sia tale da escludere qualsiasi responsabilità del conducente. Insomma, non basta (per esempio) lamentarsi di aver parcheggiato l’auto in divieto di sosta perché l’apposito segnale era semi-nascosto dai rami di un albero. Per avere buone chance di vincere un ricorso bisogna dimostrare l’effettiva inidoneità della segnaletica verticale ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata. Mentre se a risultare insufficiente è la segnaletica orizzontale (in caso di strisce blu scolorite o situazioni simili), la sanzione può essere annullata solo se manca pure la segnaletica verticale. L’articolo 38 comma 2 del Codice della Strada dispone infatti che “le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali”.
COME CONTESTARE UNA MULTA CAUSATA DA SEGNALETICA SBIADITA
Se si pensa che ci siano i presupposti per contestare la multa (meglio prima sottoporre il caso specifico al parere di un avvocato o comunque di un esperto in materia) si può fare ricorso presso il Giudice di Pace oppure rivolgendosi al Prefetto. Le prove possono essere fornite sia mediante testimoni che attraverso documentazione fotografica databile (si deve cioè dimostrare che il segnale stradale presentava delle carenze proprio il giorno in cui è stata comminata la contravvenzione).