Quando si dispone la sospensione della patente per eccesso di velocità? Qui la norma e le sanzioni che vengono comminate ai trasgressori
Quando è prevista la sospensione della patente per eccesso di velocità? Chi supera i limiti previsti dal Codice della Strada è punito con una serie di sanzioni, dalla semplice multa alla ben più rilevante revoca della patente, in base alla gravità dell’infrazione (più si superano i limiti più aumenta la sanzione). Tra queste c’è anche la sospensione della patente di guida: vediamo quando viene applicata e cosa comporta.
LE SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITÀ
Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità sono disciplinate dall’articolo 142 del CdS. Nei primi commi sono riportati i limiti da rispettare in base alla tipologia dei veicoli e delle strade, mentre dal comma 7 in poi sono elencate le sanzioni.
– Chi non osserva i limiti minimi di velocità, oppure supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 42 a 173 euro.
– Chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 173 a 695 euro più la perdita di 3 punti patente.
– Poi chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 544 a 2.174 euro più la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la perdita di 6 punti.
– Chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 847 a 3.389 euro più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la perdita di 10 punti.
LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ECCESSO DI VELOCITÀ
Quindi c’è sospensione della patente per eccesso di velocità quando si superano i limiti da 40 a 60 km/h (da 1 a 3 mesi) e oltre i 60 km/h (da 6 a 12 mesi). Sono poi previste ulteriori sanzioni accessorie in presenza di alcune aggravanti:
– Chi supera i limiti di velocità alla guida di veicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose, autoveicoli con rimorchi, autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t, autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi e mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico, vede raddoppiarsi le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.
– In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, la sospensione della patente aumenta da 8 a 18 mesi se si superano i limiti da 40 a 60 km/h. È disposta invece la revoca della patente se la recidiva riguarda il superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità.
– La violazione dei limiti di velocità da parte di conducenti neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente) comporta il raddoppio dei punti decurtati.
– Le multe per eccesso di velocità sono aumentate di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Allo stesso tempo godono della riduzione del 30% se pagate entro 5 giorni dall’accertamento o notifica.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE: COSA SUCCEDE
La sospensione della patente è una sanzione accessoria disposta dalla Motorizzazione Civile, dal Prefetto o dall’Autorità giudiziaria, che impedisce momentaneamente ai titolari di utilizzare la patente per guidare. Il provvedimento è regolato dall’articolo 218 CdS. La sospensione può anche essere disposta direttamente dal Dipartimento dei Trasporti quando, in occasione dell’accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, risulta la perdita temporanea dei requisiti fisici e/o psichici richiesti.
Entro 5 giorni dall’avvenuto ritiro del documento, il conducente a cui è stata sospesa la patente, e solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può richiedere al Prefetto un permesso di guida valido per 3 ore al giorno, per ragioni di lavoro. In tal caso il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida (per approfondire: art. 218 comma 2 CdS).
Chi circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 2.050 a 8.202 euro. Si applicano inoltre le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. In caso di recidiva c’è la confisca del veicolo.