Non sempre le sanzioni comminate all’automobilista sono valide. Anche nel caso della sospensione patente, i tempi della notifica sono decisivi
Come accade in tutte le procedure disciplinari, anche nel caso della sospensione patente l’iter formale vale quanto quello sostanziale. In pratica, il percorso che conduce all’applicazione di questa misura è attentamente regolamentato nelle tempistiche e nei passaggi amministrativi. Se non sono rispettati, l’automobilista aumenta le possibilità di successo nel caso di ricorso. E poco importa che le ragioni alla base della sospensione patente siano evidenti e piuttosto gravi. Anzi, un provvedimento di questo tipo che impedisce all’automobilista di mettersi al volante di un veicolo, viene applicato proprio nel caso di grave trasgressione a una o più regole di base del Codice della Strada. Ma se la forma vale quanto la sostanza, cosa succede se il provvedimento di notifica viene recapitato in ritardo rispetto a quanto previsto? La disposizione può essere ancora applicata? Approfondiamone i dettagli.
QUANDO SCATTA LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PATENTE PER IL GUIDATORE
L’elenco delle infrazioni al Codice della Strada per cui l’automobilista va incontro alla sanzione della sospensione patente è lungo e corposo. L’articolo di riferimento del CdS è il 218, ma possiamo ricordare che tra i casi più noti rientrano:
– la circolazione in autostrada nella corsia di emergenza;
– il superamento dei limiti di velocità oltre i 40 chilometri orari;
– la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
– l’esecuzione di manovre pericolose ovvero la circolazione contromano;
– l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso accesso.
La durata della sospensione patente è strettamente legata alla trasgressione commessa. Non cambia invece la modalità operativa delle forze dell’ordine. L’iter procedurale prevede infatti il ritiro della licenza di guida e il successivo invio al prefetto del luogo di residenza. Spetta poi al rappresentante territoriale del governo informare gli uffici della Motorizzazione civile e spedire una comunicazione all’automobilista. Si tratta della notifica del provvedimento di sospensione patente. A cui aggiungere la multa da pagare. E qui entra in gioco la variabile cruciale dei tempi della notifica della sospensione patente.
NOTIFICA SOSPENSIONE PATENTE IN RITARDO, COSA SUCCEDE?
Come abbiamo visto, dopo aver accertato l’infrazione e applicato la sanzioni della sospensione patente, le forze dell’ordine trasmettono i documenti al prefetto entro 5 giorni. Quest’ultimo deve quindi inviare la notifica del provvedimento al guidatore. Per farlo ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della patente sospesa. Il termine è tassativo in quanto se i tempi della notifica sforano questo limite, la sospensione patente non è più valida. In pratica, il prefetto deve riconsegnare la licenza di guida all’automobilista. In ogni caso, in attesa della notifica, il guidatore non può mettersi al volante. Se decide di farlo, trasgredendo quindi un’altra norma, va incontro a una triplice sanzione. In prima battuta c’è quella pecuniaria da 2.050 a 8.202 euro. Quindi la revoca patente che è evidentemente un provvedimento più drastico rispetto alla sospensione patente. Infine, il fermo dell’auto per 3 mesi ovvero il sequestro se il veicolo è guidato dal proprietario stesso.
COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA IN RITARDO DELLA SOSPENSIONE PATENTE?
In caso di notifica in ritardo della sospensione patente, l’automobilista ha il diritto alla restituzione della licenza di guida. Ma soprattutto non deve proporre alcun ricorso in quanto la consegna è automatica. Può invece presentare opposizione al provvedimento nel caso in cui abbia ricevuto la notifica nei tempi corretti. E naturalmente se ritiene che non sussistano le ragioni per subire una sanzione di questo tipo. In questo caso, la strada a disposizione è duplice. La prima è di presentare il ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica. La seconda è di appellarsi direttamente al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Vale comunque la pena precisare che non sempre il guidatore può presentare ricorso. La strada è sbarrata se ha già pagato la sanzione pecuniaria indicata sul verbale. Oppure se non ha rispettato il tempo massimo entro cui proporre la contestazione. Infine, se il conducente multato ha fatto ricorso al giudice di pace non può più rivolgersi al prefetto.