Sosta selvaggia sul marciapiede: come chiedere i paletti al comune

Sosta selvaggia sul marciapiede: come chiedere i paletti al comune Installare i dissuasori di sosta davanti casa è lecito

Installare i dissuasori di sosta davanti casa è lecito, ma con la richiesta al comune che ha l'obbligo di rispondere entro un termine

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16 Settembre 2015 - 07:09

Automobilisti e giudici devono orientarsi in un codice della strada scritto spesso in modo astruso: e così, su numerose questioni, nascono controversie di difficile soluzione. Un esempio è rappresentato dai dissuasori di sosta, elementi cioè che preservano gli spazi condominiali e l'uso del marciapiede antistante l'edificio da parte dei proprietari dell'immobile. L'orientamento della giurisprudenza è questo: se ancorate al suolo in modo stabile, le opere non possono essere installate autonomamente, neanche se lo spazio è di proprietà condominiale; serve la Scia. Ossia la segnalazione certificata di inizio attività.

ECCO IL MOTIVO – Ma perché è necessaria la Scia? Lo spiega il Consiglio di Stato: si tratta di accessori all'edificio e non di opere edili rientranti tra le attività libere; è una recinzione fissa al suolo in modo non facilmente rimuovibile, che incide in modo permanente sul territorio. Veniamo al punto successivo: gli interessati presentano l'istanza per l'installazione di paletti o di un divieto di sosta al comune. Dopodiché, questo ha l'obbligo di rispondere entro un mese. Se l'amministrazione locale non provvede in tempo, può essere condannata dal giudice e l'esecuzione viene effettuata “forzatamente” attraverso un commissario indicato dal Prefetto. Lo ha stabilito il Tar Campania con sentenza numero 4280/15 del 2 settembre 2015.

CHE COSA ERA SUCCESSO – La lite (sono sempre frequenti le controversie di questo genere) era scoppiata perché un condomino, che doveva essere ricoverato d'urgenza in ospedale per una colica renale, non era riuscito a uscire dal parcheggio: un'auto, parcheggiata lì davanti, lo aveva bloccato. Per prevenire che, in futuro, altre vetture in sosta selvaggia causino un guaio simile, i condomini hanno chiesto l'installazione di dissuasori, e ora il Tribunale s'è espresso in merito.

IL LORO COMPITO – I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro; sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate, e possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. Questi dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. Nella funzione di arredo stradale, i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano. In generale, ricordiamo che i dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni e anche cassonetti e fioriere se integrati con altri sistemi di arredo. E possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Non devono, per forma o altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.

1 Commento

Roberto
15:01, 25 Agosto 2018

Forse sarebbe bene aggiungere che i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinchè i Comuni non li seminino “ad libitum” (cioè a c….!), come spesso fanno. Ad esempio: che senso ha metterli sulla curva di un'intersezione stradale urbana (vds. Google Maps di via R. Sanzio con piazza G. Oberdan, nel comune di Grado-Gorizia), ottenendo il solo risultato di restringere la carreggiata (e costituire pericolo per la circolazione molto più che con un'auto od una moto ivi parcheggiate)?

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