Il problema della sosta vietata negli stalli delle colonnine di ricarica: quali sanzioni si applicano ai veicoli che occupano tali spazi senza averne diritto?
In Italia siamo spesso autori di parcheggi ‘creativi’, come purtroppo ben sanno le persone disabili, i cui spazi riservati per la sosta sono molte volte preda di automobilisti indisciplinati. Stessa sorte che subiscono anche gli stalli delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, che risultano talvolta occupati da mezzi non conformi. Al punto che da qualche anno, anche su spinta dell’Unione Europea, i nostri legislatori hanno inserito nel codice stradale una norma specifica che sanziona la sosta vietata negli spazi delle colonnine di ricarica.
SANZIONI PER SOSTA VIETATA NELL’AREA DELLE COLONNINE DI RICARICA
La norma in questione è il comma 1 lettera h-bis dell’articolo 158 del Codice della Strada, in base al quale “la fermata e la sosta sono vietate […] negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica”. Intendendo ovviamente gli spazi pubblici o privati regolarmente autorizzati, e provvisti di apposita segnaletica verticale e/o orizzontale, e non certo le postazioni di ricarica fai-da-te. La sanzione per chi viola questa disposizione, fermandosi o sostando negli stalli delle colonnine pur non avendone il diritto, è la seguente: da 41 a 168 euro se l’infrazione è commessa con ciclomotori e motoveicoli a due ruote; e da 87 a 345 euro con autovetture e i restanti veicoli. La sanzione si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
SOSTA VIETATA NEGLI STALLI DELLE COLONNINE: PUNIBILI ANCHE LE AUTO ELETTRICHE
È importante specificare che l’infrazione scatta non solo nei confronti delle vetture non elettriche (a benzina, diesel, gpl, ecc.) che occupano uno stallo riservato alla ricarica, ma anche verso le auto e moto elettriche che restano parcheggiate nonostante abbiano già terminato il processo di carica. Il motivo è chiaro: l’area delle colonnine di ricarica non è un posto per parcheggiare ma uno spazio ben delimitato e attrezzato a uso esclusivo di chi deve ricaricare il veicolo. E che va quindi liberato non appena la vettura ha fatto il ‘pieno’ di corrente. Anche se, bisogna dirlo, non è sempre facile risalire al momento esatto in cui un’auto elettrica ha terminato il suo ciclo di ricarica.
DIFFERENZA TRA FERMATA E SOSTA DI UN VEICOLO
In conclusione, visto che abbiamo precedentemente citato la ‘fermata’ e la ‘sosta’ in riferimento al divieto di occupare l’area delle colonnine di ricarica, ricordiamone la fondamentale differenza. Secondo l’articolo 157 del Codice della Strada “per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Mentre “per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”.