Supera la coda, per i vigili e' sorpasso irregolare: inutile dare versioni diverse

Supera la coda, per i vigili e' sorpasso irregolare: inutile dare versioni diverse La Cassazione chiarisce che la qualificazione giuridica delle infrazioni al C.d.S. data dai vigili non può essere modificata

La Cassazione chiarisce che la qualificazione giuridica delle infrazioni al C.d.S. data dai vigili non può essere modificata, salvo querela di falso

10 Novembre 2015 - 09:11

La sentenza 22456, depositata nella cancelleria della VI sezione civile della Corte di Cassazione il 4.11.2015, ha confermato le sentenze dei giudici di merito sul caso di un automobilista che, vedendosi comminare le severe sanzioni previste dall'art. 148 C.d.S. per il sorpasso irregolare, ha cercato di contestare la lettura “giuridica” della sua condotta. Secondo la ricostruzione fornita dal ricorrente, in tutto l'iter processuale, infatti, l'organo accertatore aveva male interpretato ciò che era successo, perchè egli non aveva superato le auto in colonna, violando l'art. 148, comma 11, C.d.S., ma aveva invaso la corsia opposta per evitare un pedone. In base a tale ricostruzione, egli avrebbe dovuto essere multato per l'art. 154 C.d.S., che punisce i cambi di direzione imprudenti e altre manovre, e che, soprattutto, prevede sanzioni inferiori. Per gli Ermellini il ricorso va rigettato, sia perchè non era stata fornita la prova di una condotta diversa da quella descritta dai vigili, sia perchè il verbale andava contestato attraverso il procedimento di querela di falso.

SUPERA LA CODA, MA GLI VA MALE – Da quel che emerge nella sentenza si direbbe che all'automobilista ricorrente in Cassazione non è riuscito il colpo di superare una fila di auto incolonnate, perchè tra queste c'era anche una vettura della Polizia Locale di Desenzano del Garda. Così almeno hanno verbalizzato gli agenti, contestando l'infrazione dell'art. 148, commi 11 e 16 del C.d.S.. La versione del trasgressore è stata per tutti e tre i gradi di giudizio la seguente: non è stato sorpasso, ma occasionale deviazione nella corsia di senso opposto per evitare un pedone. Quindi al massimo, secondo il ricorrente, si tratta di manovra imprudente ai sensi dell'art. 154 C.d.S.. Ma può la parola del presunto trasgressore contrapporsi a un verbale delle Forze dell'Ordine? Ovviamente no, quindi il trasgressore perde in tutti e tre i gradi di giudizio.

SORPASSO VIETATO O MANOVRA IMPRUDENTE: SANZIONI DIFFERENTI – Non tutti sanno che all'accertamento di infrazione delle norme sul sorpasso seguono sanzioni molto severe. Possono arrivare persino a 1.179 euro se a commettere l'illecito è il conducente di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5t. E poi, punto nodale, c'è la sospensione della patente. Insomma, chi ha fretta e sorpassa dove non si può, deve sperare di non imbattersi in agenti accertatori, perchè altrimenti sono dolori. E spesso chi si vede ritirare la patente per un'infrazione che ritiene bagatellare (ad esempio per aver sorpassato con la strada sgombra un veicolo molto lento), non ci sta, e cerca di sfuggire al dettato dell'art. 148 C.d.S.. Per esempio cercando di qualificare la sua condotta come manovra imprudente, ai sensi dell'art. 154 C.d.S.. Infatti, chi compie manovre di cambio di direzione o inversione, senza segnalarle o creando intralcio alla circolazione, è soggetto a sanzioni meno pesanti: al massimo 8 punti patente per l'inversione vicino a dossi, incroci o curve, e non più di 311 Euro da pagare. Ma quando il vigile ha assistito alla manovra, diventa quasi impossibile darne una qualificazione diversa, perchè il verbale gode di fede privilegiata e può contestarsi solo con la rigorosa procedura della querela di falso.

SE GLI AGENTI ASSISTONO, CI VUOLE LA QUERELA DI FALSO – La sentenza dedica alla soluzione del caso solo una pagina. In sostanza conferma quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, ovvero che il ricorrente, per contestare l'errata applicazione delle norme del Codice della Strada da parte degli agenti accertatori, avrebbe dovuto fornirne la prova, e avrebbe dovuto farlo con lo strumento della querela di falso. Quando gli agenti accertatori assistono in prima persona ai fatti contestati, per ottenere che ciò che hanno dichiarato venga annullato bisogna impugnare il verbale con il procedimento della querela di falso, perché le attestazioni dei pubblici ufficiali godono di fede privilegiata. La querela di falso è un procedimento a parte, che può anche essere iniziato durante il procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa, ma che deve essere rimesso alla decisione del Tribunale, in forma collegiale, con la partecipazione del Pubblico Ministero. Si tratta di un procedimento volto a dimostrare la falsità di un documento prodotto da autorevole fonte, quindi deve fornire una prova rigorosa, con indicazione puntuale dei motivi di falsità. Nel caso di specie, invece, l'automobilista si è limitato a dare una versione diversa, senza fornirne prova adeguata, né esperire correttamente una querela di falso.

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