L’obbligo del tachigrafo digitale riguarda molti veicoli pesanti ma non tutti: ecco quando è necessario e cosa cambia con il tachigrafo intelligente
Il tachigrafo digitale è diventato obbligatorio con il regolamento comunitario 561/2006. L’occasione per armonizzare alcune disposizioni in materia di trasporti su strada ha fatto scattare anche in Italia, l’obbligo di installare su alcuni veicoli pesanti il tachigrafo digitale. Ma l’obbligo del tachigrafo digitale (e dal 2019 del tachigrafo intelligente), non vale per tutte le categorie di veicoli e professionali. Ecco quando e su quali veicoli è obbligatorio installare il tachigrafo.
OBBLIGO TACHIGRAFO DIGITALE: SU QUALI VEICOLI?
L’obbligo del tachigrafo digitale è scattato inizialmente per i veicoli pesanti di nuova immatricolazione dal 1° maggio 2006. L’installazione del diario di bordo digitale al posto del cronotachigrafo con cartoncino è entrata in vigore per i mezzi adibiti al trasporto merce con massa massima ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate (inclusi rimorchi) e a molte altre categorie di veicoli e professioni:
– veicoli per trasporto persone con più di 9 posti incluso il conducente;
– veicoli per il trasporto che operano in uno stato membro dell’Unione europea;
– trasporto nazionali e internazionali;
– dipendenti e artigiani;
– trasporti per conto proprio o per conto terzi.
VEICOLI ESENTATI DALL’INSTALLAZIONE DEL TACHIGRAFO DIGITALE
L’obbligo del tachigrafo però non vale per tutti i veicoli, a prescindere dalla massa e dalla tipologia di trasporto. L’art. 3 del regolamento 561/2006, ha infatti chiarito i veicoli esentati dall’obbligo d’installazione del tachigrafo digitale:
– veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
– la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
– veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
– quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
– veicoli speciali adibiti ad usi medici;
– carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
– veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
– veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
– veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
DAL TACHIGRAFO DIGITALE AL TACHIGRAFO INTELLIGENTE
Un nuovo step normativo introdotto con il regolamento CE 165/14 ha portato all’adozione del tachigrafo digitale intelligente. L’obbligo prevede che dal 15 giugno 2019, tutti i veicoli pesanti di nuova immatricolazione siano dotati del nuovo tachigrafo. Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima di questa data, che hanno tachigrafo digitale, invece c’è tempo fino al 15 giugno 2031. La sostanziale novità che si aggiunge alla card elettronica della tecnologia digitale, sta nel tracciamento GPS ogni 3 ore in modo automatico. L’innovazione introduce diverse novità, tra cui sicuramente un tentativo di rendere più difficile la manomissione dei dati di viaggio. Ma non solo, con la connettività DSRC (Dedicated Short Range Communication), gli agenti di polizia potranno interfacciarsi in modalità wireless al tachigrafo e fare una prima valutazione dei veicoli sospetti, ma non irrogare sanzioni automatiche.