Telecamera anti-sosta selvaggia: multa a casa? I paletti del ministero

Telecamera anti-sosta selvaggia: multa a casa? I paletti del ministero I vigili non possono recapitare violazioni per divieto di sosta solo annotando la targa. Lo stabilisce il ministero

I vigili non possono recapitare violazioni per divieto di sosta solo annotando la targa. Lo stabilisce il ministero, che chiarisce le modalità

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19 Gennaio 2015 - 08:01

Il Grande Fratello non è onnipotente. Lo ha appena ricordato il ministero dei Trasporti con il parere numero 5932 del 17 dicembre 2014: come evidenzia poliziamunicipale.it, il vigile che riscontra attività di parcheggio selvaggio dal monitor della videosorveglianza comunale ha le mani legate. Non si possono infatti notificare per posta violazioni in materia di divieto di sosta senza aver verificato personalmente l'eventuale presenza del trasgressore all'interno del veicolo.

MINISTERO DIFFIDENTE – Emerge un punto fermo: la diffidenza da parte del dipartimento dei trasporti terrestri verso le strumentazioni elettroniche di controllo automatico della circolazione stradale. I pareri redatti su queste materie dai tecnici di via Caraci sono prevalentemente restrittivi rispetto al dettato del codice della strada. Anche in questo caso, il ministero pone un limite ai casi di contestazione differita delle violazioni stradali specificando che sono solo quelli elencati dal comma 1-bis dell'articolo 201 del Codice della strada. Nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con determinati dispositivi; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso determinati dispositivi.

COME STANNO LE COSE – La regola della contestazione immediata può essere superata in particolari circostanze da valutare caso per caso. Le ipotesi indicate nel comma 1-bis dell'articolo 201 invece specificano le ipotesi in cui la mancata contestazione avviene di regola. Tra queste, specifica la nota centrale, in caso di sosta vietata senza la presenza del trasgressore. Siccome i tradizionali sistemi di videosorveglianza comunale non permettono di verificare se a bordo del veicolo in sosta vietata è presente, il trasgressore a parere del ministero con questi impianti non si possono spedire multe.

CON TELECAMERA A BORDO – Viceversa, prosegue la nota, se la telecamera è a bordo di un veicolo e direttamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa video può essere utilizzato come un taccuino elettronico. Spetterà all'agente verificare la mancanza del conducente e rispettare la privacy nel trattamento dei dati. Attenzione infine ai controlli degli accessi abusivi delle zone a traffico limitato. In questo caso è lo stesso Codice della strada, a richiedere l'utilizzo solo di strumentazione omologata. Quindi niente multe a ruota libera anche in questo caso.

1 Commento

Giacomo
17:57, 23 Gennaio 2015

Mi sembra che sia una valutazione corretta e condivisibile. Basta cittadini vessati dalle sanzioni al c.d.s.

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