Test alcol e droga rifiutato: la Cassazione dice no a doppia sospensione patente

Test alcol e droga rifiutato: la Cassazione dice no a doppia sospensione patente Stessa sezione della Cassazione

Stessa sezione della Cassazione, sentenza diversa: stavolta contraria al raddoppio della sospensione della patente se si rifiuta il test

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17 Aprile 2015 - 07:04

Pochi giorni fa, davamo notizia dell'applicabilità del raddoppio della sospensione della patente anche per i guidatori che, al volante di auto altrui, rifiutano di sottoporsi al test dell'alcol o della droga. Il raddoppio, spiegava la Cassazione con sentenza 14169/2015, scatta non solo per chi risulta positivo ai test ma anche per chi rifiuta di sottoporvisi. La logica? Punire i furbetti che per non vedersi confiscare la macchina guidano ubriachi altre vetture. Sorpresa: ora la sentenza 15184/15 della Cassazione dice no al raddoppio della patente. Il fatto è che la sentenza è stata depositata da quella stessa quarta sezione che aveva appena stabilito il contrario.

COMPOSIZIONE DIVERSA – È vero, come evidenzia Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore, che la composizione della sezione è diversa tra le due sentenze, anche perché l'ultima si riferisce a un'udienza del 24 marzo scorso e invece la prima (la 14169/15) a un'udienza del 16 ottobre 2014. È vero che, in un caso, l'imputato aveva rifiutato sia il test sull'alcol sia quello sulla droga, nell'altro solo quest'ultimo. Però le questioni siano assimilabili: riguardano l'applicabilità anche al caso di rifiuto del test del raddoppio della sospensione previsto espressamente per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro o sotto effetto di droghe. Ma sono state affrontate dalla Corte con ragionamenti ben diversi.

PRIMA E ORA – Nella sentenza 14169 si era affermato il principio che i complicati rinvii contenuti negli articoli 186 e 187 del Codice della strada avevano la ratio di equiparare in tutto e per tutto il trattamento sanzionatorio in caso di rifiuto a quello stabilito per i casi di positività; nella sentenza 15184 si dice che le due ipotesi vanno trattate in modo diverso. In particolare, ci si deve attenere a un'interpretazione letterale delle norme, che prevedono un trattamento analogo solo riguardo alle “pene” e non anche alle sanzioni amministrative accessorie (qual è, appunto, la sospensione della patente).

QUESTIONI DIFFERENTI – C'è anche una questione di interpretazione sistematica: i giudici che hanno scritto la sentenza 15184 affermano che è giusto non equiparare rifiuto e positività, perché la loro gravità sarebbe differente. Per quanto possa essere discutibile (alla fine, chi rifiuta potrebbe farlo perché sa di essere ubriaco fradicio o drogato), la Cassazione così la pensa. Almeno stavolta. Comunque, ogni caso fa storia a sé, e da tutto questo a uscire disorientati sono gli automobilisti, che non sanno più quale linea sia da seguire, come SicurAUTO.it ha denunciato qui a proposito dell'incertezza del diritto della circolazione stradale. Tant'è vero che ora emerge la questione dell'applicabilità delle aggravanti previste per chi provoca un incidente. L'ha sollevata sempre la Quarta sezione penale, che con le ordinanze 15756 e 15757 depositate ieri, la rimette alle Sezioni unite: gli articoli 186 (per l'alcol) e 187 (per la droga) del codice della strada puniscono il rifiuto rinviando alle sanzioni previste in caso di positività al test. Ma queste ultime, vanno combinate con altri commi o periodi che le aggravano in casi particolari, come la guida di veicolo altrui e l'aver causato un incidente. Insomma, un bel caos, senza un'interpretazione univoca.

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