
L'Antritrust striglia i costruttori auto: quando serve il nullaosta per il gancio di traino le officine indipendenti sono sfavorite
Montare il gancio di traino aftermarket sull'auto è quasi sempre la scelta più conveniente poiché in media costa meno rispetto al prezzo degli optional montati in fabbrica sull'auto nuova, se non ci sono particolari accorgi menti tecnici che obbligano al montaggio di un gancio specifico per un dato modello di auto. La procedura è piuttosto semplice, come per il montaggio di un impianto GPL/Metano se non è necessario però chiedere il nullaosta alla Casa costruttrice dell'auto. Una questione sollevata da alcune segnalazioni raccolte dal Garante della concorrenza e del Mercato che vedrebbe i Costruttori favorire le officine della rete ufficiale a discapito degli installatori indipendenti che ne fanno richiesta quando il libretto di circolazione non basta a capire se sull'auto del cliente si può installare il gancio di traino.
SE IL LIBRETTO E' INCOMPLETO L'Antitrust ha avviato una consultazione dopo le segnalazioni di quella che consisterebbe in una sospetta barriera da parte dei Costruttori auto nei confronti di installatori e rivenditori indipendenti di ganci di traino, favorita anche da una lacuna normativa in merito alle informazioni riportate sul libretto di circolazione delle auto riguardanti la massa massima rimorchiabile. Sulla maggior parte delle carte di circolazione queste informazioni accessorie sono riportate, come spiega il Garante alla lettere «(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: (O.1) rimorchio frenato (Kg) (O.2) rimorchio non frenato (Kg)». All'atto dell'omologazione però queste informazioni possono essere rilasciate o meno dai Costruttori sebbene siano indispensabili per una corretta installazione dal punto di vista normativo (in alcuni casi anche i ganci originali hanno rischiato di staccarsi, leggi qui).
COSA DICE LA NORMA Da alcune segnalazioni inviate all'Antitrust sarebbe emerso che i Costruttori di veicoli non inseriscono sempre i dati di massa rimorchiabile (va ricordato che secondo il D.M. dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 che Attua la direttiva 199/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, il Ministero dei trasporti rilascia la carta di circolazione al momento dell'immatricolazione, contenente tutti i dati obbligatori e, dove possibile quelli non obbligatori) e questo complicherebbe il lavoro degli installatori e rivenditori di ganci di traino e porta-moto. In assenza di questi dati, secondo l'Antitrust, la possibilità di installare un dispositivo di traino è soggetta al rilascio di un nulla osta da parte del produttore del veicolo che però potrebbe essere incentivato a concederlo in maniera preferenziale alla propria rete di officine al fine di favorire l'installazione dei dispositivi di traino di propria produzione.
LIBRETTI UGUALI PER TUTTI L'assenza eventuale sul libretto dei dati facoltativi di massa rimorchiabile dal veicoli quindi rappresenta il vero nodo della questione poiché “avrebbe l'effetto di ostacolare l'operatività dei produttori e installatori di dispositivi di traino indipendenti, a detrimento dello sviluppo competitivo del relativo mercato”. Quindi esorta i legislatori “che i dati relativi alla massa massima a rimorchio (ora riportati nella lettera “O” dell'allegato I del D.M. 14 febbraio 2000) vengano inclusi tra i dati da riportare obbligatoriamente nella carta di circolazione.” Per chiarezza va specificato che non sono quasi mai direttamente le Case produttrici di veicoli a rilasciare i certificati di nullaosta richiesti dai privati o dagli installatori cui si rivolgono i clienti, bensì a Società di servizi esterne (vedi la Cetoc Service) . Ne avevamo infatti parlato spiegando le difficoltà di un nostro lettore nella sostituzione del serbatoio di GPL originale – approfondisci qui, ormai scaduto, con uno compatibile e omologato ma più conveniente, ed era necessario ottenere il nullaosta del Costruttore senza il quale non si poteva annotare la modifica al libretto e superare la revisione.